A cura dell’Avv. Rossana Chiappetta
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Sembra che la parola vacanza farà ancora parte della nostra prossima estate, (seppure con qualche necessaria restrizione).
Con il Decreto Rilancio arriva il tanto sperato “Bonus Vacanze”, misura rientrante nel pacchetto di incentivi previsti per il turismo duramente colpito dall’emergenza covid – 19.
Il cd “Bonus vacanze” è una tax credit indirizzata a tutti coloro i quali hanno un reddito ISEE inferiore a 40.000 euro da spendere in strutture ricettive italiane (alberghi, agriturismi, campeggi e bed &breakfast) entro il 2020.
L’incentivo varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare: il bonus, infatti, può essere di massimo 500 euro nel caso di nuclei familiari con uno o più figli, 300 euro per i nuclei familiari composti da sole due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Il bonus, fruibile da un solo componente per nucleo familiare, può essere utilizzato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020: per l’80% sarà sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura, mentre il restante 20% andrà come detrazione dall’imposta sul reddito. Le strutture ricettive potranno cedere il credito ai propri fornitori privati, agli istituti di credito o agli intermediari finanziari.
Viene precisato che le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast. E, inoltre, si specifica che “il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator”.
Non è ancora ben chiaro chi potrà richiederlo in caso di genitori separati. E’ solo ipotizzabile che venga privilegiato il genitore con minori possibilità economiche. Anche se le famiglie separate dovrebbero essere, sempre, considerate due.
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