A cura dell’Avv. Teresa Politano
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Accade non di rado, e non è peregrino immaginare che accadrà anche con più frequenza, a seguito delle difficoltà lavorative e di realizzo economico legate alla quarantena ed allo stop lavorativo determinatosi per molti a causa della pandemia di Covid 19, che a fronte della mancata contribuzione al mantenimento dei figli di genitori separati o divorziati si rivolga al legale il genitore collocatario per chiedere che si agisca nei confronti degli ascendenti per ottenere dai nonni quello che un padre o una madre omettono di corrispondere.
Tale richiesta nasce dalla “conoscenza” in molti genitori dell’art. 316 bis c.c che configura una speciale tutela in ipotesi di inadempimento da parte del soggetto costituzionalmente obbligato al mantenimento dei figli, e che cosi recita “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Nell’ambito del predetto articolo si configura un vero e proprio onere, che investe contemporaneamente e proporzionalmente alle loro possibilità tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori (bisnonni compresi), di fornire loro i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri, ma occorre rilevare sin da subito come l’obbligo di mantenimento da parte dei nonni sia
meramente sussidiario e sussistente solo in presenza di alcune condizioni.
Le circostanze necessarie all’accoglimento della domanda devono ricondursi:
- all’incapacità di entrambi i genitori a provvedere alle esigenze primarie dei figli e che neanche uno di loro abbia le possibilità economiche per garantire ai figli lo stretto indispensabile per la loro sopravvivenza;
- che di conseguenza i figli versino in un grave stato di bisogno;
- che i nonni abbiano la possibilità di far fronte all’obbligazione.
I predetti requisiti sono stati individuati in maniera tassativa dalla giurisprudenza che, ribadito con fermezza che l’obbligo di provvedere al mantenimento della prole spetta integralmente ai genitori, ammette solo in casi rari ed eccezionali il ricorso all’aiuto dei nonni che di certo non deve esser rimedio all’inadempimento di un genitore.
Il ricorso agli ascendenti è dunque legittimo solo se neanche l’altro genitore è in grado di mantenere i figli pur avendo fatto ricorso a tutte le sue capacità personali e lavorative.
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