A cura della Dott.ssa Emanuela Coscarella
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Uno dei settori nei quali l’emergenza sanitaria da coronavirus ha creato maggiore confusione è sicuramente quello dei viaggi. In tanti, infatti, dopo aver acquistato un biglietto treno o aereo, o prenotato un pacchetto all inclusive, si sono trovati, loro malgrado, ad annullare la partenza.
Che succede allora in questi casi? È possibile chiedere il rimborso dei biglietti e dei pacchetti acquistati?
A risolvere la questione è stato il d.l. 9/2020, che all’art. 28 ha stabilito che, nei casi e nei modi previsti, si può richiedere il rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio, ovvero l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
È bene sottolineare che la norma è chiarissima nell’enunciare tutti i requisiti necessari ad invocare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 cod.civ., presupposto indefettibile per richiedere il rimborso o l’emissione del voucher.
Altrettanto chiare sono le modalità con le quali poter avanzare tali richieste, con riguardo sia al contenuto dell’istanza, sia alle tempistiche da osservare.
Va infine sottolineato che, a seguito del d.l. 18/2020, la disciplina delineata è applicabile anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta. Pertanto, se il cliente intende recedere da un soggiorno già prenotato a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, il titolare della struttura alberghiera sarà tenuto a provvedere al rimborso o all’emissione di un voucher.
Il consiglio è, come sempre, quello di rivolgersi ad un legale per la consulenza relativa al caso specifico.
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