testamento

Il diritto di fare testamento non implica che ciascuno possa disporre liberamente dei propri beni.

La legge, infatti, stabilisce che, quando ci sono determinate categorie di successibili (vale a dire i figli, i coniugi e, in assenza di figli, gli ascendenti) una quota di patrimonio del de cuius (cioè il defunto), definita “legittima”, debba essere NECESSARIAMENTE a loro attribuita.

Di tutto il patrimonio del defunto, dunque, solo una piccola parte, definita “quota disponibile”, può essere da lui liberamente destinata.

In generale, si parla di LESIONE DELLA LEGITTIMA quando il de cuius ha compiuto atti di disposizione del suo patrimonio (e quindi sia donazioni in vita, sia disposizioni testamentarie) pregiudicando le quote di spettanza degli eredi necessari.

Per verificare se vi sia o meno stata lesione della legittima, si deve fare la cosiddetta “riunione fittizia”, cioè un’operazione matematica attraverso la quale viene calcolato l’esatto ammontare della massa ereditaria, sulla quale andranno conteggiate le quote di legittima sulla scorta del seguente schema:

VALORE DEL PATRIMONIO LASCIATO DAL DEFUNTO AL MOMENTO DELLA MORTE
da cui vanno sottratti
I DEBITI ESISTENTI
e aggiunti
I BENI DONATI IN VITA DAL DEFUNTO
___________________________________________
Sulla somma ottenuta si procede al calcolo della quota di legittima spettante a ogni erede e della quota disponibile

Se da questa operazione emerge che la quota di legittima sia stata effettivamente lesa, è possibile reintegrarla attraverso l’ “azione di riduzione”.
Azione che può essere promossa in Tribunale dal coniuge, dagli ascendenti e dai figli lesi, dagli eredi di questi e dai legittimari pretermessi (ovvero gli eredi necessari che non sono stati neanche indicati nel testamento) con l’ausilio di un valido professionista!

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