A cura dell’Avv. Francesco Provenzano
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Una delle categorie più note e diffuse di “armi” è costituita da quelle ad aria compressa.
Sino all’introduzione della Legge 110/1975 le armi ad aria compressa erano liberamente acquistabili e detenibili senza particolari formalità; successivamente vennero equiparate alle armi comuni da sparo, per la cui detenzione era necessario un titolo abilitativo. La legge 526/1999 ha introdotto la categoria delle armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 joule, acquistabili dai maggiorenni senza necessità di porto d’armi, ma all’atto dell’acquisto il compratore deve esibire un documento di identità ed il venditore deve registrare l’acquisto.
Tutte le altre armi ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 joule restano equiparate in tutto e per tutto alle armi da fuoco, con la precisazione della loro inutilizzabilità a caccia (utilizzo invece permesso in molti altri stati); anche per tali armi, se di potenza superiore ai 7,5 joule, vale la distinzione tra sportiva o comune, che deve essere verificata di volta in volta in base alle caratteristiche di ogni modello.
Trattandosi di armi ad “aria” non utilizzano, ovviamente, polvere da sparo ma, appunto, l’aria compressa da un sistema molla-pistone da azionare a mano (di solito abbassando e poi chiudendo la canna) oppure un gas compresso (aria o anidride carbonica) contenuto in un serbatoio ricaricabile (per l’aria compressa) o usa e getta (per la CO2). Per quanto dotate di limitata capacità offensiva, le “liberalizzate” non sono “giocattoli” e devono essere utilizzate con la dovuta cautela (e se affidate a minorenni occorre la sorveglianza di un adulto) potendo, se utilizzate impropriamente, causare danni non trascurabili (un pallino che viaggia a 175metri al secondo fa male…).
Vale pertanto sempre la regola della massima prudenza ed è caldamente raccomandato l’utilizzo di un occhiale protettivo. Quanto appena detto vale, a maggior ragione, per le “non liberalizzate” che in alcuni casi raggiungono livelli di potenza assolutamente ragguardevole, tanto che, come detto, in alcuni paesi ne è previsto l’utilizzo a caccia. I proiettili per l’aria compressa sono i classici “piombini” di solito in calibro 4,5 mm, ma ne esistono anche in calibri superiori (5,5 mm, 6,35mm ed anche 7,62 mm); diversamente che per il munizionamento per le armi da fuoco, i “piombini” non sono soggetti a denuncia e non sussistono limiti quantitativi alla loro detenzione.
Come tutti gli strumenti, anche le armi ad aria compressa possono essere modificate per migliorarne alcune caratteristiche (la c.d. “accuratizzazione”) tuttavia occorre prestare molta attenzione ad utilizzare componenti che non determinino un aumento anche minimo della potenza, atteso che al superamento della soglia di 7,5 joule l’arma diviene “illegale”, con conseguenze per il proprietario e per chiunque la utilizzi assolutamente gravi; infatti, oltre ad incorrere con certezza nel reato di alterazione di arma, si potrebbero verificare altre ipotesi di responsabilità penali di una certa gravità quali la detenzione senza titolo o il porto abusivo.
Anche per le armi “a bassa capacità offensiva” vale pertanto il consiglio di comportarsi sempre con consapevolezza e prudenza.
Alla prossima pillola.
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