A cura della Dott.ssa Virginia Tenuta
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Il Pubblico Ministero che, a conclusione delle indagini preliminari, ritenga che non sussistono le condizioni per l’esercizio dell’azione penale, trasmetterà al GIP una richiesta di archiviazione della notizia di reato. Ora, la regola vorrebbe che di tale conclusione del PM non debba essere data comunicazione all’indagato, perché l’archiviazione che sia condivisa dal giudice impedisce l’attivarsi della macchina processuale a carico dell’indagato e non può sussistere legittimazione all’opposizione per un atto che dispone a vantaggio dell’opponente stesso.
Diversamente avviene, però, quando la richiesta del PM sia motivata ai sensi dell’art.131-bis c.p., cioè sia fondata sulla “particolare tenuità del fatto” presumibilmente commesso dall’indagato.
In questo caso, infatti, il procuratore ha ritenuto di non esercitare l’azione penale non perché la notizia non fosse fondata, non si potesse sostenere un’accusa o, ad esempio, perché il fatto non fosse previsto dalla legge come reato, bensì perché -per i tipi di reati per i quali è ammessa questa causa di non punibilità e sempre che nei confronti dell’indagato non si configuri una condizione di abitualità- le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, fanno si che l’offesa si possa considerare di particolare tenuità. Benché quindi il fatto presenti tutte le condizioni necessarie ad una sua punibilità e procedibilità, le modalità e la lesività che lo hanno contraddistinto rendono antieconomica un’azione processuale. In questo senso, l’esclusione della punibilità non implica la negazione della sua effettiva commissione, al contrario, un’archiviazione che sia disposta con questa motivazione implicitamente ne presuppone la commissione. Non è infatti un caso che il provvedimento di archiviazione che eventualmente ne conseguirebbe viene ad essere iscritto nel casellario giudiziale e, pur non risultando dai certificati rilasciati a richiesta, valga come precedente e debba sempre considerarsi ai fini della configurabilità dell’abitualità nei confronti dell’autore, così andando a compromettere l’applicabilità dell’art.131-bis in futuro per fatti della stessa indole.
Il legislatore dunque tutela l’indagato riconoscendogli, eccezionalmente, il diritto ad avere notizia della richiesta e a proporvi opposizione. Opportunità da valutare caso per caso, con l’assistenza di un legale, e che converrebbe esercitare quando si ritenga che si possa ottenere l’archiviazione, o altro provvedimento di proscioglimento, che siano in grado di garantire all’indagato l’assoluta libertà da gravosi precedenti.
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