A cura della Dott.ssa Emanuela Coscarella
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La legge n. 184 del 4 maggio 1983, la c.d. Legge sull’Adozione, assicura il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia, senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua e religione. Quando la famiglia d’origine non è in grado di provvedere alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti dell’adozione e dell’affidamento.
Si tratta di una materia evidentemente profondamente delicata, e, in quanto tale, è fortemente tutelata dal legislatore. È proprio per questo che, fin da una prima lettura, la relativa normativa sembra prevedere un procedimento davvero lungo e macchinoso, ed effettivamente così è.
Quello dell’adozione è un iter molto complesso, fin dalla fase che potremmo definire “preparatoria” all’adozione vera e propria (quella volta ad accertare l’idoneità e il possesso dei requisiti necessari da parte degli aspiranti genitori) e pertanto, nel caso in cui si decida di intraprendere questa strada, diviene fondamentale farsi guidare e accompagnare da un esperto in materia, per scongiurare il rischio di incorrere in piccoli errori che potrebbero allungare ancor di più il tempo necessario.
La legge sull’adozione prevede la possibilità di adottare sia sul territorio nazionale (adozione nazionale), dall’altro, sia in uno Stato estero, purché questo sia aderente alla Convenzione dell’Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ovvero si tratti di un Paese col quale l’Italia abbia stretto un Patto in materia. In questa seconda ipotesi, lo Stato estero potrebbe prevedere restrizioni ulteriori rispetto alla legge italiana.
L’art. 6 della legge sull’adozione prevede alcuni requisiti necessari per poter avviare la pratica di adozione:
- i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni, non potendo sussistere né aver avuto luogo, negli ultimi tre anni, una separazione personale, neanche di fatto. Il limite dei tre anni di matrimonio potrebbe esser derogato, previo accertamento del Tribunale dei Minorenni, in casi di convivenza prematrimoniale stabile e continuativa, sempre per un periodo di tre anni;
- la differenza di età tra gli adottanti e l’adottato deve essere compresa tra i 18 e i 45 anni. Con uno solo dei coniugi può sussistere una differenza d’età superiore, purché l’età dell’adottante non superi i 55 anni. Ulteriori deroghe sono previste in caso di danno grave per il minore, se i coniugi siano genitori di figli anche adottivi (dei quali almeno un minore), se i coniugi abbiano già in adozione un fratello o una sorella del minore;
- i coniugi che intendano procedere all’adozione devono essere idonei ad educare, istruire e mantenere i minori. La sussistenza di questo requisito viene verificato dal competente Tribunale per i minorenni tramite i servizi sociali.
Come sempre, è necessario avere estremo riguardo agli interessi di tutte le parti in gioco (ovviamente in primis quello del minore), che – in questo caso forse più che in altri – appaiono delicati e in equilibrio precario. È sicuramente necessario affidarsi a mani esperte, che sappiano realmente “maneggiarli con cura”!
1 Comment
E.F.
2 Dicembre 2020
Molto interessante, grazie!
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