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A cura dell’Avv. Emma Marino

Capita spesso ai pensionati di vedersi recapitare richieste da parte dell’Inps relative ad indebiti assistenziali o previdenziali.
In realtà, le richieste dell’Inps di restituzione non sempre sono legittime per cui, sebbene trattasi di erogazione non dovuta, la stessa non è da considerare indebita e, pertanto, non sarà soggetta a restituzione.
Sul tema è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che ha ribadito come nell’ambito della previdenza e dell’assistenza obbligatoria si è affermato un “principio unico di settore” secondo il quale, in luogo della generale regola di incondizionata restituzione dell’indebito, trova applicazione la regola propria di tale ambito, che esclude la richiesta di restituzione delle somme erogate quando “l’errore” non è riconducibile al beneficiario.

In questi casi trova applicazione il principio del cosiddetto affidamento che si realizza quando l’Istituto non intervenga in modo tempestivo con la revoca della provvidenza e la concreta cessazione della sua erogazione. In questi casi l’Inps non potrà chiedere la restituzione dei ratei non dovuti e comunque percepiti senza dolo dall’assistito e, ciò, sia nel caso in cui l’errore sia caduto sull’an sia che sia caduto sul quantum.

La Suprema Corte ha osservato anzi che il trascorrere del tempo e la mancata adozione di provvedimenti da parte dell’Inps fa sì che l’assistito sia indotto a credere di poter continuare a percepire la prestazione ed ometta, a sua volta, di proporre tempestivamente ricorso avverso, ad esempio, l’esito negativo della visita. Il fatto che la richiesta di restituzione delle somme intervenga dopo anni di indebita erogazione, priva inoltre l’assistito di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali), sia riguardo alla contestazione del verbale di visita sia rispetto ad un eventuale mutamento, successivamente alla visita, delle proprie condizioni di salute.

In ogni caso, il consiglio è quello di rivolgersi ad un avvocato esperto in materia previdenziale affinchè possa valutare la possibilità o meno di contestare una richiesta di indebito, intraprendendo un ricorso amministrativo, che viene deciso da un organo dello stesso istituto (solitamente dal Comitato provinciale amministratore del fondo Inps a cui si è iscritti, anche se la competenza dipende dal tipo di prestazione e dal fondo di iscrizione).

Il ricorso amministrativo è una condizione di procedibilità necessaria per procedere, successivamente, all’instaurazione di un Ricorso giudiziario contro l’Inps. In particolare, il ricorrente potrà rivolgersi al giudice soltanto quando:

  • è stato concluso il ricorso amministrativo con una decisione dell’Inps, ovviamente, negativa;
  • sono decorsi i termini del procedimento amministrativo senza che l’Inps si sia pronunciata
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