multe

A cura dell’Avv. Francesco Provenzano

Il Decreto Cura Italia contiene anche una “agevolazione” per coloro che hanno commesso violazioni al codice della strada e si sono visti notificare la relativa multa successivamente all’entrata in vigore del Decreto.

Come certo molti sanno, se il pagamento della sanzione avviene entro cinque giorni dalla consegna della multa, il relativo importo è ridotto del 30%. Qualora la multa non venga consegnata a mani del destinatario (circostanza quest’ultima espressamente vietata dall’art. 108 del Decreto che ha previsto una particolare procedura per consegna della posta e dei pacchi che impedisce il contatto tra l’operatore postale e il destinatario) e venga immesso nella cassetta l’avviso di deposito, si porrà il problema per il destinatario di uscire di casa e di recarsi presso l’ufficio postale.

Per rendere meno problematico tale adempimento il decreto prevede sempre all’art. 108 che il termine di cinque giorni nel quale è possibile procedere al pagamento in misura ridotta è esteso a trenta giorni, ma solo per il periodo compreso tra il 18 marzo 2020 e il successivo 31 maggio 2020, salva ulteriore proroga.

Ricordiamo che il termine ordinario di cinque giorni previsto per il pagamento in misura ridotta (termine ora temporaneamente esteso a trenta giorni) decorre dal momento della consegna dell’atto, mentre se invece l’atto viene riturato presso l’ufficio postale decorre da tale momento solo se ciò si verifica entro dieci giorni dal deposito. Oltre il decimo giorno l’atto si considera comunque notificato.

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