A cura della Dott.ssa Emanuela Coscarella
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Una delle parole più ricorrenti durante l’emergenza sanitaria che ci ha colpiti è, senza dubbio, “autocertificazione” (altrimenti detta “autodichiarazione”), che si accompagna a non pochi dubbi e non poca confusione.
Innanzitutto è bene chiarire che essa, disciplinata dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, è una dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, che si può produrre in sostituzione delle normali certificazioni, e permette di dare per comprovati gli stati, i fatti e le qualità personali elencati dalla norma.
Naturalmente, inutile quasi sottolinearlo, il contenuto della dichiarazione deve essere assolutamente conforme a verità, posto che dichiarare il falso costituisce reato.
Dall’entrata in vigore del primo DPCM in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19 (inizio marzo 2020) è opportuno compilare il modulo di autodichiarazione, predisposto dal governo stesso, e averlo con sé durante i propri spostamenti (che devono essere sempre limitati – è bene ribadirlo – a comprovate esigenze lavorative, a situazioni di necessità, a situazioni di urgenza assoluta e a motivi di salute), ma, se si viene sottoposti a controllo e si è sprovvisti di autocertificazione, la propria dichiarazione potrà essere resa seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.
Fatte queste doverose premesse, molti dubbi sono scaturiti dalla recente riapertura, prevista a far data dal 14 aprile scorso, di esercizi commerciali diversi da supermercati e farmacie (su tutti librerie, cartolerie e negozi per bambini).
Ebbene, ci sono due aspetti da analizzare in merito, evidenziati sullo stesso sito istituzionale del governo: il primo, riportato per eccesso di zelo, è che l’autocertificazione è necessaria anche se lo spostamento è verso uno degli esercizi commerciali per i quali è stata disposta la riapertura (in particolare, lo spostamento sarà determinato da “situazione di necessità” poiché assolve ad una necessità di vita quotidiana dell’interessato).
Da qui discende, tuttavia, un altro nodo, sottile ma cruciale: lo spostamento determinato da una situazione di necessità (quale potrebbe essere l’acquisto di un articolo per bambini, di un libro, …) è consentito soltanto nell’ambito territoriale del proprio comune, essendo necessaria una situazione di “assoluta urgenza” per giustificare uno spostamento al di fuori del proprio Comune.
Pertanto, in linea di massima, se nel proprio territorio non c’è una libreria, un negozio per bimbi, una cartoleria, lo spostamento potrebbe non essere giustificato, non sussistendo una situazione di urgenza assoluta.
In questo caso, come in altri, la prudenza non è mai troppa!
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