A cura dell’Avv. Emma Marino
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L’emergenza covid-19 ferma anche tutto il complesso iter burocratico concernente la presenza degli immigrati in Italia e il ministero dell’Interno sospende tutti i termini.
Con la Circolare del 21 marzo 2020 “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18” il Ministero dell’Interno ha chiarito alcuni aspetti relativi all’applicazione dell’articolo 103 del D.L. 18/2020, afferenti “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In particolare, si legge nella predetta Circolare, l’art. 103, comma 1, del D.l. 18/20, assorbendo la previgente disciplina introdotta con il D.L. n. 9/2020, regolamenta nuovamente la materia concernente la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio o al rinnovo dei titoli di soggiorno disponendo: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”.
Al successivo comma 2 dell’art.103, riferisce il Ministero dell’Interno, il Decreto Legge interviene in materia degli atti amministrativi in scadenza, stabilendo che: ” Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020″.
Pertanto, anche i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 vengono prorogati fino al 15 giugno 2020 così come, del resto, previsto per certificati, attestati e concessioni.
Gli immigrati in possesso di permessi di soggiorno in scadenza potranno, pertanto, effettuare la domanda di rinnovo dopo il 15 giugno, potendo ritenersi, fino a quella data, il documento in questione assolutamente valido.
Pertanto:
- Il termine dei procedimenti in atto alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ricomincerà a decorrere dal 15 aprile 2020. Il lasso di tempo tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile non verrà quindi tenuto in conto.
- I permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conserveranno la loro validità fino al 15 giugno 2020 e la relativa domanda di rinnovo dovrà essere effettuata dopo tale data.
Alla stessa disciplina soggiacciono anche i casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari), rilascio dei nullaosta per lavoro stagionale, conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, ricongiungimento familiare, soggiornanti di lungo periodo, cittadinanza per matrimonio e per residenza, attestazione di apolidia, nonché erogazione dei benefici in favore delle vittime di terrorismo.
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