A cura dell’Avv. Rossana Chiappetta
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Da tempo, oramai, al fine di limitare quanto più possibile i frequenti e numerosissimi conflitti genitoriali sulla gestione delle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, molti Tribunali, in accordo con gli ordini professionali, hanno redatto e sottoscritto dei Protocolli che chiariscono espressamente quali spese rientrano nell’assegno di mantenimento e quali, invece, sono da considerarsi extra (queste ultime si dividono ulteriormente in quelle soggette al preventivo accordo tra i genitori e in quelle dovute in ogni caso, anche senza il preliminare accordo).
Molti genitori, in questi giorni, al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, sono stati costretti a sostenere “ulteriori” costi per far fronte a spese dal carattere urgente e indifferibile per soddisfare le esigenze primarie dei propri figli (quali – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – acquisti di computer per consentire di seguire le lezioni scolastiche on-line, le attivazione di linee internet di casa, o il “potenziamento” delle stesse per permetterne l’utilizzo, contemporaneamente, a più utenti).
Che fine faranno queste spese straordinarie… chi dovrà pagarle?????
Anche in questo caso, così come accade sovente, il genitore obbligato potrà opporre la scusa del “non ho concordato quindi non pago”?????
E il genitore che ha affrontato le spese extra potrà ottenerne il rimborso nella misura del 50% (o di quella stabilita)?
O, invece, dovranno e potranno considerarsi spese incluse nell’assegno di mantenimento?
La Corte di Cassazione definisce chiaramente “spese straordinarie” tutti quegli esborsi “imprevedibili e imponderabili che esulano dall’ordinario regime di vita dei figli”.
È evidente che, in tale ottica, le spese straordinarie dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute.
Sarà compito dell’avvocato, con l’aiuto del proprio assistito, dimostrare nel corso della trattativa o di una causa, l’indifferibilità della spesa affrontata dal genitore e la sua straordinarietà legata all’emergenza in corso. Ma anche l’impossibilità di farvi fronte con il solo assegno di mantenimento.
Ad ogni modo, dovranno essere valutate attentamente le peculiarità di ogni singolo caso.
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