A cura dell’avv. Emma Marino
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L’emergenza sanitaria attualmente in atto sta creando non pochi problemi anche in materia di diritto previdenziale.
Ci si chiede, infatti, se in materia previdenziale ed in particolare per i procedimenti di Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e per i successivi ed eventuali giudizi di merito vi sia o meno l’operatività dei termini di sospensione straordinaria disposti dall’art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, soprattutto in considerazione del fatto che la “materia lavoro” non rientra tra le ipotesi di sospensione feriale dei termini.
Per capirlo è bene partire dal presupposto che la ratio sottesa alle norme in questione, avendo natura emergenziale, è ben diversa da quella relativa alla sospensione feriale dei termini, per come, del resto, ritenuto dallo stesso Legislatore emergenziale che ha inteso ampliare la portata dell’art. 83 in modo che la sospensione ivi prevista deve riferirsi a tutti i procedimenti penali e civili – tra cui senz’altro rientrano quelli in materia di diritto del lavoro – così da evitare “al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia”.
Ciò chiarito, in materia previdenziale le principali questioni che investono un po’ tutti, operatori del diritto e non, riguardano la proponibilità dei ricorsi introduttivi per ATP, le contestazioni alle conclusioni del CTU ex art. 445 bis c.p.c. comm 4, il successivo deposito del ricorso di merito, nonché la notificazione dei ricorsi in relazione alle udienze già fissate.
- Quanto alla prima problematica, ovvero al termine per la proposizione in giudizio della domanda per Accertamento Tecnico preventivo, di cui all’art. 445 bis c.p.c., normalmente previsto in sei mesi dalla ricezione del Verbale dell’Inps, è intervenuto direttamente il legislatore a risolvere eventuali dubbi stabilendo, all’art. 34 del D.L. 18/2020, che “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto”.
Pertanto, se il termine decadenziale di sei mesi per impugnare i verbali INPS relativi a prestazioni previdenziali e/o assistenziali dovesse ricadere nel suddetto periodo è da ritenersi sospeso sino al 1° giugno, data da cui riprenderà nuovamente a decorrere lo stesso. Il tutto confermato dalla circolare Inps n. 50 del 04 aprile 2020.. - Quanto, invece, alla seconda problematica, relativa ai termini per le contestazioni fissate dai Giudici con scadenza anche durante il periodo emergenziale, sebbene possa sorgere qualche dubbio interpretativo, si ritiene che anche durante il procedimento per accertamento tecnico preventivo opera la sospensione dei termini proprio in virtù dell’eccezione disposta dallo stesso art. 83 del D.L. 18/2020.
- Anche la terza problematica afferente la proposizione dei ricorsi di merito che, ai sensi dell’art. 445 bis co.6 c.p.c. devono essere depositati “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, va interpretata nel senso che i termini per la proposizione del ricorso di merito in questione devono ritenersi sospesi in forza del disposto di cui all’art. 83 del D.L. 18/20, secondo cui “Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio… e, in genere, tutti i termini procedurali.”.
- Quanto poi all’ultima problematica relativa alle notifiche degli atti introduttivi dei procedimenti in questione, potrebbero sorgere dubbi interpretativi, soprattutto qualora la prima udienza, da cui decorre a ritroso il termine per la notifica, sia fissata subito dopo la cessazione del periodo emergenziale in atto.
Anche in questo caso si applica l’art. 83 D.L. 18/2020 secondo cui “Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”.
Pertanto, se il termine per la notifica del ricorso introduttivo dovesse ricadere nel periodo di sospensione, si potrebbe evitare di procedere alla notifica per poi procedere anche in udienza ad effettuare richiesta di differimento della stessa, giustificata dalla disposizione normativa in questione ed essere rimessi in termini ex lege così da poter permettere al ricorrente di compiere l’attività in questione. In ogni caso si potrebbe, comunque, valutare l’eventualità di procedere alla notifica degli atti in questione poiché ritenuti comunque in scadenza e quindi consegnabili all’Ufficio Notifiche.
La soluzione alla questione avrebbe, invece, potuta fornirla lo stesso Legislatore consentendo, finalmente, la notifica telematica verso gli indirizzi di posta elettronica certificata estratti dal registro IPA, così da poter procedere autonomamente alla notifica telematica dei ricorsi introduttivi senza la necessità di doversi recare presso gli Uffici Notifiche presenti nei Tribunali, in contraddizione, pertanto, alla ratio sottesa alla normativa emergenziale in atto.
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