love is love

A cura dell’Avv. Teresa Politano

La rinnovata consapevolezza della caducità della vita, dolorosamente resa evidente da quanto accade a causa dell’insorta pandemia, consiglia di approfittare di tutti gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento giuridico che possano contribuire a migliorare e tutelare la vita stessa, intesa oltre che come fenomeno meramente biologico, come insieme di rapporti e connessioni personali e sociali.

Uno di tali strumenti è costituito dalla legge n. 76/2016 (c.d. legge Cirinnà) che disciplina sia l’unione civile tra persone dello stesso sesso sia le convivenze di fatto tra eterosessuali.

Prima dell’entrata in vigore della predetta legge le coppie di fatto potevano autoregolamentare il loro rapporto affettivo, ricorrendo all’ordinaria disciplina dei contratti, al fine di dare rilevanza giuridica ad alcuni specifici aspetti della vita in comune, richiamandosi al dettato dell’art. 1322 c.c. e con il limite alla libertà di autodisciplina delle parti previsto dall’art. 1321 c.c., che restringeva il campo di intervento dei conviventi ai soli aspetti economici della vita insieme.

Invero il legislatore ha dettato un quadro essenziale di tutele, alle quali si può accedere mediante la registrazione della convivenza presso il comune di residenza della coppia, lasciando ai singoli di regolamentare in maniera peculiare gli aspetti patrimoniali della convivenza attraverso il cd contratto di convivenza.

Con tale contratto le coppie regolamentano il loro menage in base alle loro specifiche esigenze e possibilità, prevedendo ad esempio le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in considerazione delle rispettive possibilità economiche e sulla scorta delle loro capacità di lavoro professionale o casalingo

Il comma 50 dell’art 1 della legge in narrativa prevede che i contratti di convivenza non solo debbano avere la forma scritta ma debbano anche essere redatti con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che hanno il compito di attestare la conformità dell’atto alle norme imperative e all’ordine pubblico e poi provvedano alla trasmissione dell’atto entro 10 giorni dalla sottoscrizione al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe, al fine di renderlo opponibile ai terzi.

Entrando nel concreto, nei contratti di convivenza è possibile disciplinare i diversi aspetti patrimoniali quali:

  • le modalità di partecipazione alle spese comuni, e quindi la definizione degli obblighi di contribuzione reciproca nelle spese comuni o nell’attività lavorativa domestica ed extradomestica;
  • i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza (potendo addirittura definire un sorta di regime di comunione o separazione);
  • le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia in affitto);
  • le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza al fine di evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazioni;
  • la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.

Epperò anche le coppie conviventi a volte scoppiano ed è per questo che la durata del contratto va di pari passo con la durata del rapporto ed è facoltà delle parti sciogliere consensualmente il contratto, con recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona.

Infine il contratto si scioglie quando si verifica la morte di uno dei conviventi.

È evidente che per brevità, le modalità non possono essere qui indicate, ma vi saranno analiticamente fornite dal professionista a cui vi rivolgerete.

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