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Luglio accoglie sotto i suoi raggi bollenti novità per i contribuenti sotto molteplici aspetti.

PAGAMENTI IN CONTANTI:
Da mercoledì, saranno vietati i trasferimenti di denaro tra privati (o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o titoli al portatore) pari o superiori a 2.000 euro.
(La norma resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021: dal 1° gennaio 2022, infatti, il limite scenderà di nuovo e verrà fissato a 1.000 euro).
Per i trasgressori sono previste Sanzioni comprese tra i 2.000 e i 50mila euro.

BONUS RENZI:
Il 1° luglio i lavoratori diranno addio al bonus Renzi, che verrà sostituito con un bonus lavoro più ricco: 100 euro al mese anziché 80 euro. Resterà escluso chi ha un reddito fino a 8.174 euro.

  • Chi ha redditi compresi tra 8.174 euro e 28mila euro > riceverà il bonus in busta paga si tratta di 1.200 euro annui a regime (600 per il secondo semestre 2020).
  • A chi ha redditi compresi tra 28mila e 40mila euro verrà riconosciuta una detrazione pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito di 28mila euro e decresce fino ad azzerarsi a un livello di reddito di 40mila euro.

NUOVI ASSEGNI FAMILIARI:
Un’altra novità riguarderà i dipendenti del settore privato (non agricoli) che potranno presentare le domande per ottenere il riconoscimento degli assegni al nucleo familiare (Anf) validi dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. La richiesta andrà presentata all’Inps solo per via telematica. L’importo, che segue una tabella pubblicata sul sito dell’Istituto, è stato aggiornato tenendo conto della variazione dell’inflazione calcolata dall’Istat.

BONUS PAGAMENTI ELETTRONICI:
In arrivo un bonus sui pagamenti elettronici a favore di esercenti e professionisti. Si tratta di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni con carte di debito, di credito, prepagate o tramite altri strumenti elettronici tracciabili. Il credito spetta solo se i ricavi o i compensi dell’anno d’imposta precedente non hanno superato i 400mila euro ed esclusivamente per le commissioni legate a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dal 1° luglio ai consumatori finali.

TASSE SU AUTO AZIENDALI:
Per i contratti relativi alle auto aziendali sottoscritti dal 1° luglio 2020, il valore del benefit relativo ai veicoli di nuova immatricolazione va quantificato in base alle seguenti percentuali:

  • 25% per emissioni non superiori a 60 g/km;
  • 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
  • 40% per emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km (e 50% dal 2021);
  • 50% per emissioni superiori a 190 g/km (60% dal 2021).

Le percentuali continuano ad applicarsi al costo convenzionale di 15.000 chilometri: il risultato viene tassato secondo l’aliquota Irpef del dipendente. La deducibilità dei costi sostenuti dall’azienda rimane la stessa: il 70%.
La tassazione non cambia per i veicoli concessi con contratti stipulati fino al 30 giugno: resta la percentuale fissa del 30% anche nel secondo semestre del 2020 e per tutto il periodo di assegnazione.

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